Fatti
Il signor A., nato nel 1964, si era registrato per la prima volta presso l'assicurazione invalidità per la percezione di prestazioni il 11 dicembre 2001. Dopo diverse registrazioni e decisioni, l'ufficio AI di Lucerna gli ha riconosciuto con decisione del 3 luglio 2020 una rendita d'invalidità parziale al 25% a decorrere dal 1° settembre 2018.
Il signor A. ha presentato reclamo contro questa decisione e ha richiesto il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal settembre 2016. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto parzialmente il reclamo e ha riconosciuto al signor A. una rendita parziale al 25% a decorrere dal 1° dicembre 2017, una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2018, una rendita al 75% a decorrere dal 1° agosto 2018 e una rendita parziale al 25% a decorrere dal 1° novembre 2018.
Il signor A. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. La questione controversa e da esaminare era se il tribunale inferiore avesse violato il diritto federale, riconoscendo dal 1° dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 e dal 1° novembre 2018 solo un diritto a una rendita parziale al 25%, e non a una rendita al 50%.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la giurisprudenza precedente, per una determinazione il più possibile realistica del grado d'invalidità mediante un confronto di redditi ai sensi dell'art. 16 LPGA, in assenza di dati salariali concreti, si orienta in via sussidiaria ai valori centrali o mediani dell'LSE, che riflettono il mercato del lavoro equilibrato.
Come strumenti correttivi sono disponibili la possibilità di una deduzione dal salario tabellare fino al 25% e la parallelizzazione. Il Tribunale federale non vede motivo per…