Fatti
Il Cantone X. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la Segreteria di Stato dell'economia e la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Il Cantone ha rivendicato i costi sostenuti in relazione a divergenze di personale e a un'indagine amministrativa successivamente svolta. Il Tribunale federale doveva decidere se tali costi dovessero essere rimborsati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che i costi rivendicati dal Cantone non possono essere considerati costi computabili ai sensi dell'art. 92 cpv. 7 LADI. Sebbene si tratti di spese per il personale e quindi di costi operativi, si tratta di una spesa straordinaria che non rientra nei normali costi di esecuzione. Il legislatore voleva con il termine "costi computabili" raggiungere una limitazione, in modo che non tutti i costi sostenuti dal Cantone debbano essere assunti dal Fondo di compensazione.
I costi rivendicati non rientrano nemmeno nelle categorie di costi elencate nelle direttive finanziarie della Segreteria di Stato dell'economia che sono rimborsati dal Fondo di compensazione. In particolare, non si tratta di salari e stipendi per il personale specifico dell'ufficio, ma di una spesa straordinaria dovuta a una situazione particolare del personale.
Il Tribunale federale afferma che, sebbene le direttive amministrative non siano vincolanti per il tribunale, esso deve tenerle in considerazione nella sua decisione, nella…