Fatti
Il caso concerne la confisca di 742 pistole in virtù dell'articolo 20 della legge sul materiale di guerra (LMG) e dell'articolo 58 comma 1 lettera b del Codice penale svizzero (CP). Il Tribunale federale è stato adito dal procuratore generale del cantone di Berna, che contestava la decisione della Corte d'appello penale del cantone di Berna che ordinava la restituzione al proprietario di un eventuale prodotto di realizzazione delle pistole confiscate.
I fatti sono i seguenti: l'11 dicembre 1990, la 2a Camera penale della Corte d'appello del cantone di Berna ha confermato la confisca delle 742 pistole a favore della Confederazione, ma ha ordinato che il prodotto netto della realizzazione di queste pistole sia restituito al proprietario. Il procuratore generale del cantone di Berna ha presentato un ricorso in nullità contro questa decisione, contestando l'ordinanza di restituzione del prodotto di realizzazione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione di sapere se il prodotto netto della realizzazione del materiale di guerra confiscato debba essere versato al proprietario colpito dalla confisca. Ha considerato che la confisca di materiale di guerra è una misura di sicurezza e non una pena, e che il suo scopo è di prevenire la commissione di nuove infrazioni e non di causare un danno finanziario al proprietario.
Il Tribunale federale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, il prodotto della realizzazione di un oggetto confiscato debba essere restituito al proprietario se ciò è possibile, poiché la confisca non deve andare al di là di ciò che è necessario per raggiungere il suo scopo. Ha anche considerato che gli articoli 20 LMG e 58 CP non prevedono espressamente la restituzione del prodotto di realizzazione, ma non la escludono neanche.
Il Tribunale federale ha concluso che, in questo caso, la restituzione del prodotto di…