Art. 69 LBI

1 In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.
2 Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d’inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l’eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.
3 Anche in caso di rigetto dell’azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico
    · 05/11/1991 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto internazionale privato
    · 11/05/1966 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 31/01/2022 · 0 citazioni de Riassunto
  • Gutheissung Verletzungsklage nach Einschränkung inter partes
    O2019_012
    · 30/08/2021 · 0 citazioni de
  • Verletzungsklage (teilweise Gutheissung); Nichtigkeitseinrede abgewiesen
    O2017_007
    · 01/11/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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