Art. 69 LBI
1 In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.
2 Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d’inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l’eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.
3 Anche in caso di rigetto dell’azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico0 citazioni
-
2Diritto internazionale privato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
0 citazioni
-
Gutheissung Verletzungsklage nach Einschränkung inter partes0 citazioniO2019_012· 30/08/2021 · 0 citazioni de
-
Verletzungsklage (teilweise Gutheissung); Nichtigkeitseinrede abgewiesen0 citazioniO2017_007· 01/11/2019 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.