Fatti

La società A. AG (attrice, convenuta riconvenzionale, ricorrente) ha proposto un'azione di disconoscimento presso il tribunale di commercio del Cantone di San Gallo contro la società B. GbR (convenuta, attrice riconvenzionale, controparte del ricorso). La convenuta non è iscritta nel registro di commercio né in Germania né in Svizzera, mentre l'attrice è iscritta nel registro di commercio.

Il tribunale di commercio non è entrato nel merito della causa per difetto di competenza materiale ai sensi dell'art. 6 CPC. Accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice a pagare determinati importi alla convenuta.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del tribunale di commercio. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. c CPC, una controversia di diritto commerciale è attribuita al tribunale di commercio solo se entrambe le parti sono iscritte nel registro di commercio. Poiché in questo caso solo l'attrice, ma non la convenuta, è iscritta nel registro di commercio, manca questo presupposto.

Il diritto di scelta del foro dell'attore ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 CPC, su cui si è basata la ricorrente, non trova applicazione in questa costellazione. Ciò che conta non è chi sia creditore o debitore, ma chi formalmente agisce come parte attrice e chi come parte convenuta. In caso di inversione dei ruoli delle parti, come nel caso di un'azione di disconoscimento, l'attrice iscritta nel registro di…