Fatti
S. è stato condannato a un'ammenda dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) al termine di una procedura amministrativa per aver omesso di dichiarare degli oggetti attraversando la dogana. Ha chiesto di essere giudicato da un tribunale.
Il Tribunale di polizia del Cantone di Ginevra ha pronunciato un'ammenda di 500 franchi. L'AFD ha interposto appello 11 giorni dopo il ricevimento della sentenza. La Corte di giustizia di Ginevra ha quindi fissato l'ammenda a 1'000 franchi. La Corte di cassazione cantonale ha infine respinto le conclusioni di S. volte all'annullamento della sentenza della Corte di giustizia.
S. ha presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso in nullità di S. Ritiene che l'autorità cantonale abbia correttamente applicato il diritto cantonale per quanto riguarda il termine di ricorso concesso all'AFD, e non il diritto federale.
Infatti, l'art. 80 cpv. 2 della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) si applica solo al Procuratore generale della Confederazione e non all'amministrazione, che è…