Fatti
Il signor [F.], nato nel 1968, ha subito un infortunio sul lavoro il 28 luglio 1987 con gravi lesioni, per il quale è intervenuta l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Dopo una riqualificazione come pilota di elicottero, [F.] ha lavorato per la S. AG a partire dal 1° maggio 1990, ma ha dovuto lasciare questa azienda alla fine di agosto 1990 a causa di limitazioni di prestazioni. Successivamente, [F.] ha lavorato dal 1° settembre al 30 novembre 1990 nel ristorante D. e dal 15 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 per la I. AG, prima di diventare nuovamente completamente incapace al lavoro a causa di postumi del suo infortunio e la SUVA abbia ripreso il pagamento delle indennità giornaliere a partire dal 16 gennaio 1991. Il 1° maggio 1992, [F.] ha subito un infortunio non professionale, in cui ha riportato un danno dentale. La SUVA ha rifiutato le prestazioni per questo infortunio, in quanto [F.] non aveva lavorato in nessuna delle aziende sottoposte alla sua assicurazione dal 1° settembre 1990 al 16 gennaio 1991, quando è diventato nuovamente incapace al lavoro, e quindi la copertura assicurativa era terminata il 30 settembre 1990.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla seguente conclusione
Sebbene l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni termini in linea di principio 30 giorni dopo la cessazione del diritto al salario, il Consiglio federale ordina, ai sensi dell'art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF, l'obbligo di prestazione e la collaborazione degli assicuratori in caso di nuovo infortunio, non solo per i casi speciali menzionati nella legge, ma in generale. In questo senso, le disposizioni dell'art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF sono conformi alla legge.
Ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 OAINF, l'assicuratore precedentemente obbligato a…