Fatti
Il gruppo Swisscom opera nel settore della fornitura di servizi per le comunicazioni vocali e dati. È nato dalla separazione del settore delle telecomunicazioni dell'ex PTT ed è il successore legale dell'ex monopolio statale nel settore delle telecomunicazioni. Fino al 2002, la Swisscom AG gestiva direttamente i principali settori di attività della comunicazione basata sulla rete, della comunicazione mobile e dei sistemi integrati. Successivamente, questi settori sono stati scorporati in società controllate al 100%.
La Commissione della concorrenza (COMCO) ha ricevuto segnalazioni da parte di Internet Service Provider secondo cui la Swisscom applicava prezzi elevati per i servizi wholesale ADSL, non lasciando loro un margine sufficiente rispetto ai prezzi praticati ai clienti finali. La COMCO ha quindi avviato un'indagine per verificare se la politica dei prezzi della Swisscom potesse configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 7 LCart.
Dopo aver garantito il diritto di essere ascoltate, la COMCO ha emesso una decisione in cui ha constatato che la Swisscom (Svizzera) SA e la Swisscom SA detenevano una posizione dominante sul mercato wholesale dei servizi a banda larga fino alla fine del 2007 e che l'hanno sfruttata in modo abusivo attraverso la loro politica dei prezzi, che ha determinato un divario tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio.
Legge
Il tribunale di prima istanza, il Tribunale amministrativo federale, dopo aver esaminato i dati storici sui costi e sui prezzi delle ricorrenti, è giunto alla conclusione che negli anni dal 2001 al 2007 vi era un margine di prezzo-costo. Le ricorrenti sostenevano che dal 2008 erano stati realizzati profitti e che le perdite nei primi anni erano normali, ma il tribunale di prima istanza ha respinto l'applicazione del metodo del valore reddituale come inadeguato. Invece, ha effettuato un'analisi periodica dei costi storici, il che ha portato a dimostrare l'esistenza del margine di prezzo-costo negli anni dal 2001 al 2007.
Il Tribunale federale ha confermato la constatazione del tribunale di prima istanza secondo cui i presupposti strutturali di un margine di prezzo-costo (posizione dominante, integrazione verticale e…