Fatti

Questa sentenza riguarda la questione se, nell'ambito del recupero dei rimborsi per trattamenti medici non economici, possano essere presi in considerazione anche i costi dei farmaci prescritti dal medico. Il ricorrente, un medico, si oppone al recupero di tali costi da parte degli assicuratori malattia.

La prima istanza aveva considerato anche i costi dei farmaci prescritti nel calcolo dei rimborsi da restituire. Il ricorrente sostiene che ciò sia contrario al diritto federale, poiché l'art. 56 cpv. 2 LaMal si riferisce espressamente solo al recupero dei rimborsi indebitamente effettuati, ma non ai costi prescritti ad altri fornitori di prestazioni come le farmacie.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che l'essenza dell'art. 23 LAMI, che disciplinava il principio di economicità del trattamento, è stata recepita invariata nell'art. 56 LaMal. Questo principio non si estende solo alle prestazioni fornite personalmente dal medico, ma anche ai suoi ordini con cui egli provoca prestazioni di terzi come le farmacie.

Pertanto, è ammissibile prendere in…