Fatti
Il signor X. Weber, nato nel 1903, e sua moglie, nata nel 1904, vivono nella casa di riposo Z. dal settembre 1974, con la moglie ricoverata nel reparto malati e il marito nella sezione per anziani. La cassa di compensazione aveva quindi concesso al marito una prestazione complementare all'AVS di Fr. 550.- al mese e alla moglie una di Fr. 10.- al mese. A partire dal 1° gennaio 1975, la prestazione complementare del marito è stata aumentata a Fr. 650.- al mese, mentre alla moglie non spettava più alcuna prestazione complementare.
Contro queste decisioni, X. Weber ha presentato un reclamo sostenendo che la cassa aveva ripartito la rendita di coppia per anziani tra i coniugi, mentre le spese di mantenimento della moglie erano state addebitate unicamente al suo reddito. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna ha respinto il reclamo, ritenendo sussistenti i presupposti per una separazione di fatto del matrimonio.
Legge
Il Tribunale federale afferma che una separazione di fatto ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 lett. c e d OPC sussiste solo se le condizioni economiche dei coniugi sono cambiate. Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono indizi che le relazioni finanziarie tra i coniugi siano cambiate con l'ingresso nella casa di riposo. Il marito continua a percepire l'intera rendita di coppia per anziani e si fa carico delle spese di soggiorno di entrambi i coniugi. Pertanto, non vi è alcun cambiamento delle condizioni…