Fatti
L'assicurato L. ha presentato un ricorso contro una decisione dell'Ufficio per le prestazioni complementari all'AVS/AI della città di Zurigo del 12 dicembre 2000, in cui è stata computata una rinuncia al patrimonio di Fr. 115'000.-. Il Consiglio distrettuale e il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo non hanno entrato nel merito del reclamo, in quanto la questione della rinuncia al patrimonio era già stata decisa con decisione passata in giudicato del 15 maggio 2000. Il Tribunale federale ha annullato queste decisioni. Le prestazioni complementari sono in linea di principio erogate annualmente, dove per la determinazione sono determinanti il reddito dell'anno precedente e il patrimonio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Una decisione sulle prestazioni complementari può quindi avere validità giuridica solo per un anno civile. Ciò significa che le basi per il calcolo delle prestazioni complementari nell'ambito del riesame annuale possono essere rideterminate di anno in anno senza vincolo ai fattori di calcolo utilizzati in precedenza e indipendentemente dalla possibilità di motivi di revisione.Legge
Il Tribunale…