Fatti
Con sentenza del 27 agosto 1997, il Tribunale d'accusa del Tribunale cantonale vodese ha respinto il ricorso presentato da P. contro l'ordinanza del 30 maggio 1997 con la quale il magistrato istruttore ha rinviato P. al Tribunale correzionale del distretto di Nyon come imputato di tentativo di truffa.
P. ha interposto ricorso in nullità alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, sostenendo di non aver commesso un tentativo di truffa e, in via subordinata, che al massimo gli potrebbe essere addebitata la complicità. Ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, l'annullamento della decisione di primo grado, il proscioglimento, in via subordinata il rinvio della causa all'autorità cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso in nullità irricevibile. Ha ritenuto che il ricorso in nullità abbia solo carattere cassatorio e che le conclusioni del ricorrente tendenti ad altro che all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa all'autorità cantonale perché sia statuito nuovamente sono irricevibili.
Il Tribunale federale ha quindi esaminato se la decisione impugnata costituisse una sentenza ai sensi dell'art. 268 cpv. 1 CPP, il che avrebbe consentito il ricorso in nullità. Ha concluso che la decisione…