Fatti
Il 19 dicembre 1990 si è verificato un incidente nella officina del datore di lavoro, in cui il dipendente [C.] ha subito una frattura del bacino e di un braccio. Il ricorrente B., collega di lavoro di [C.], è stato riconosciuto colpevole di lesioni personali gravi per negligenza ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP e condannato a una multa. Le richieste di risarcimento danni della vittima sono state in linea di principio accolte, mentre l'ammontare delle richieste è stato rimandato al procedimento civile.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza e rinviato il caso per una nuova valutazione all'istanza precedente. L'istanza precedente aveva omesso di affrontare l'obiezione del ricorrente relativa al privilegio di responsabilità ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAINF. Secondo questa disposizione, la vittima perde il suo diritto residuo nei confronti del responsabile civile se il danneggiante ha causato l'incidente senza colpa o solo per negligenza lieve.
Il Tribunale federale ha affermato che il giudice penale è obbligato a confrontarsi già in relazione alla decisione di accogliere in linea di principio le richieste civili della vittima, con la questione del privilegio di responsabilità. Se l'istanza precedente dovesse negare la grave negligenza ai sensi dell'art. 44 LAINF nella nuova…