Fatti

P. [B.], nato nel 1922, e F. [C.], nata nel 1928, si sono sposati il 3 aprile 1992. Prima del loro matrimonio, entrambi beneficiavano di una rendita semplice di vecchiaia. La rendita della moglie, basata sulla scala di rendita 44, ammontava a 1'800 franchi al mese. Quella del marito, calcolata in base alla scala di rendita 40, ammontava a 1'636 franchi.

Con due decisioni del 25 maggio 1992, la Cassa cantonale vodese di compensazione ha assegnato a ciascuno dei coniugi, in sostituzione delle rendite semplici di cui beneficiavano, una mezza rendita ordinaria di vecchiaia per coppia di 1'228 franchi al mese, a partire dal 1° maggio 1992. La rendita per coppia è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio di 154'440 franchi e di un periodo di contribuzione di 34 anni e 10 mesi, comportando l'applicazione della scala di rendita 40.

F. e P. [B.] hanno fatto ricorso contro questa decisione, concludendo per il pagamento di una rendita corrispondente all'importo totale delle rendite che ciascuno dei coniugi percepirebbe se non si fosse sposato. In via subordinata, concludevano per il pagamento di una rendita per coppia basata sulla scala di rendita 44 (rendita completa).

Con sentenza del 21 gennaio 1993, il Tribunale delle assicurazioni del cantone di Vaud ha respinto il ricorso.

Contro questa sentenza, i coniugi [B.] hanno interposto un ricorso di diritto amministrativo, riprendendo le loro precedenti conclusioni.

Legge

a) A ragione, in base alla normativa legale, la cassa di compensazione ha sostituito le rendite semplici di cui beneficiavano i ricorrenti con una rendita per coppia, il cui calcolo, inoltre, è conforme alla legge.

Infatti, a causa del suo matrimonio con F. [C.], che aveva allora compiuto il 62° anno di età, il ricorrente aveva diritto a una rendita di vecchiaia per coppia (art. 22 cpv. 1 LAVS) che subentrava alle rendite di vecchiaia semplici precedentemente assegnate ai coniugi (art. 21 cpv. 2 LAVS). La rendita per coppia è stata versata per metà a ciascuno dei coniugi, conformemente all'art. 22 cpv. 2 LAVS. Quanto al calcolo della rendita per coppia, esso è stato effettuato, conformemente all'art. 32 LAVS, sulla base del reddito annuo medio del marito, tenendo conto dei redditi da attività lucrativa sui quali la moglie ha pagato i contributi (art. 32 cpv. 1 e 2 LAVS). In questo calcolo, è determinante la durata dei contributi del marito (art. 32 cpv. 1 LAVS in correlazione con l'art. 30 cpv. 1 LAVS), da cui deriva l'applicazione, in questo caso, della scala di rendita 40 (e non 44).

b) I ricorrenti sostengono che la suddetta normativa comporta una disparità di trattamento tra coppie sposate e conviventi. Essi sostengono anche che tale normativa viola l'art. 4 cpv. 2 Cost., in particolare perché la rendita per coppia è calcolata sulla base della scala di rendita applicabile al marito e non su quella - in questo caso più favorevole - applicabile alla moglie. Tuttavia, il giudice non ha il…