Fatti

Il caso riguarda una donna nata nel 1955 di nome A., a cui l'ufficio AI di Lucerna, con decisione del 21 febbraio 1996, ha ridotto in via di revisione la sua intera rendita di invalidità a una mezza rendita con effetto dal 1° aprile 1996. Contro questa decisione, A. ha presentato reclamo, a seguito del quale il tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna non è entrato nel merito del reclamo per tardività.

Successivamente, A. si è rivolta al Tribunale federale delle assicurazioni con un'istanza del 16 settembre 1996, sostenendo che le dovesse continuare ad essere corrisposta l'intera rendita di invalidità o che il suo stato di salute dovesse essere nuovamente accertato. L'ufficio AI ha chiesto il rigetto del ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve contenere le richieste e la loro motivazione con indicazione dei mezzi di prova. Questa disposizione deve fornire al giudice una sufficiente chiarezza su ciò che è oggetto della controversia legale. Secondo la prassi, è sufficiente che ciò possa essere desunto complessivamente dal ricorso di diritto amministrativo.

Il tribunale constata che l'istanza della ricorrente del 16 settembre 1996 non…