Fatti
La cittadina slovacca B., nata nel 1966, attualmente residente nel Cantone di Turgovia, è madre del figlio C., nato nel 1986, che possiede la medesima cittadinanza. B. ha sposato nel dicembre 1997 il cittadino italiano A., residente in Svizzera dal 1961 e in possesso di un permesso di domicilio. Nel giugno 2001, B. ha richiesto il ricongiungimento familiare per il figlio C. L'Ufficio degli stranieri del Cantone di Turgovia ha respinto la richiesta. I coniugi A. e B. si sono rivolti senza successo al Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Turgovia e successivamente al Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto amministrativo. Ritiene che le constatazioni e le conclusioni del Tribunale amministrativo sull'applicazione e l'interpretazione dell'art. 17 cpv. 2 frase 3 LSEE e dell'art. 8 CEDU siano sostanzialmente corrette. Non sussistono prevalenti interessi familiari per un cambiamento delle attuali condizioni di assistenza. I ricorrenti non sono impediti dal proseguire le attuali relazioni familiari.
L'Accordo sulla libera…