Fatti

B., un fabbro qualificato, era alle dipendenze della S. AG e di conseguenza assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Il 20 gennaio 1997, come passeggero, ha subito una frattura da compressione a cuneo di Th12/L1 in un incidente stradale. Durante il trattamento, sono insorti dolori alla schiena, mal di testa, stanchezza e disturbi della concentrazione. Nel maggio 1998 a B. è stato diagnosticato un glioma del tronco cerebrale a crescita diffusa con estensione al cervelletto destro, a causa del quale è deceduto il 27 gennaio 2001.

A partire dal 1° luglio 1998, la SUVA ha riconosciuto a B. una rendita d'invalidità del 10% e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%. La madre di B., A., ha presentato un ricorso chiedendo che la SUVA fosse dichiarata responsabile delle conseguenze della malattia tumorale. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi degli art. 6 cpv. 3 e art. 10 LAINF, la SUVA deve farsi carico solo dei danni che hanno un nesso causale naturale e adeguato con i trattamenti curativi e gli accertamenti medici necessari a seguito dell'infortunio assicurato.…