Fatti
Il caso riguarda un imprenditore edile di nome Bressan, che nella primavera del 1962 fu incaricato da un albergatore di asfaltare una parte della corte del suo albergo "Zum Rössli" a Neukirch. Bressan incaricò il suo operatore di escavatore Stadelmann di scavare la corte, senza prima accertarsi se ci fossero condutture nel terreno. Stadelmann urtò una conduttura del gas, che danneggiò leggermente senza accorgersene. Poco dopo si verificò una violenta esplosione nella cantina dell'albergo, che distrusse quasi completamente l'edificio e danneggiò gravemente 26 case vicine. Una ciclista rimase uccisa, due operai se la cavarono solo con lo spavento.
Il Tribunale distrettuale di Arbon ha condannato Bressan per messa in pericolo per negligenza dovuta alla violazione delle regole dell'arte edile ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CP, nonché per turbativa colposa di attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 239 n. 2 CP. Bressan ha presentato appello, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Turgovia. Successivamente Bressan ha presentato ricorso di nullità chiedendo l'assoluzione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la condanna di Bressan. Ha affermato che Bressan, in qualità di capomastro, aveva assunto personalmente la direzione dei lavori edili e quindi era responsabile del rispetto delle regole dell'arte edile. Lo scavo della corte senza previa verifica della presenza di eventuali condutture e l'omissione di impartire istruzioni ai lavoratori in caso di danneggiamento di condutture costituivano gravi violazioni di tali regole. Anche se Bressan non fosse stato consapevole del pericolo per l'incolumità…