Art. 239 CP
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 181 CP, coazione consistente nell'intralciare in altro modo la libertà d'azione31 citazioni
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2Art. 238 cpv. 2, art. 239 n. 2 CP. 1. Ove il servizio ferroviario non sia stato messo per negligenza in grave pericolo e il suo perturbamento non sia quindi punibile ai sensi dell'art. 238 cpv. 2 CP, tale perturbamento…20 citazioni
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31. Art. 221 cp. 1 CP. a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid7 citazioni
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4DTF 72_IV_687 citazioni01/01/1946 · 7 citazioni
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5Art. 18 cpv. 3, 229 cpv. 2 CP5 citazioni
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6DTF 72_IV_235 citazioni01/02/1946 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Nötigung, Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen; Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit etc.10 citazioni
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Mehrfache Sachbeschädigung; mehrfache Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen; Willkür, Unschuldsvermutung etc.7 citazioni
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Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen (Art. 239 Ziff. 1 StGB); Strafzumessung6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.