Fatti
Il 18 novembre 1987, verso le 20:20, D. ha tentato di attraversare un passaggio a livello non sorvegliato con il suo veicolo. A causa di una visibilità parziale ostruita da un Range Rover, D. ha superato la segnaletica di arresto e ha colpito un treno della Forchbahn, causando danni materiali minori. Questo incidente ha perturbato il traffico ferroviario per circa un'ora e mezza, necessitando il ricorso a taxi per trasportare i passeggeri.
Il giudice unico in materia penale del tribunale distrettuale di Uster ha condannato D. a una multa di 300 franchi per perturbazione dell'esercizio di un'impresa che serve l'interesse pubblico, conformemente all'art. 239 ch. 2 CP. La II Camera penale del Tribunale cantonale di Zurigo ha confermato questa sentenza l'8 novembre 1988.
La procuratrice generale del cantone di Zurigo ha presentato un ricorso in nullità contro questa sentenza, chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per condannare D. per violazione delle regole della circolazione stradale conformemente all'art. 90 n. 1 LCStr in relazione all'art. 31 n. 1 LCStr.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se una messa in pericolo per negligenza del traffico ferroviario non importante possa essere punita come messa in pericolo per negligenza dell'esercizio delle ferrovie ai sensi dell'art. 239 ch. 2 CP.
Il Tribunale federale ha considerato che l'art. 239 CP mira a proteggere l'interesse pubblico affinché le imprese che servono l'interesse pubblico funzionino senza ostacoli, mentre l'art. 238 CP protegge l'interesse a un'esecuzione sicura del processo tecnico del traffico…