Fatti

Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale distrettuale di Horgen il 23 novembre 2010 per i capi di imputazione rilevanti. Contro tale sentenza la Municipalità di Horgen, quale parte resistente, propose appello. L’Alta Corte del Cantone di Zurigo condannò il ricorrente il 13 gennaio 2012 per più reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per più reati di turbativa di servizi di pubblica utilità (art. 239 cifra 1 cpv. 2 CP).

Il ricorrente aveva manomesso e danneggiato complessivamente 13 idranti nel territorio della Municipalità di Horgen nell’arco di circa tre anni, di cui dodici effettivamente danneggiati. In alcuni casi, la fuoriuscita d’acqua aveva provocato danni conseguenziali. Gli idranti, a causa delle manomissioni e dei danni subiti, non erano più utilizzabili fino alla loro riparazione, determinando così delle lacune nella fornitura idrica antincendio. Il ricorrente aveva agito per vendetta nei confronti della sua municipalità di residenza. L’Alta Corte lo condannò a una pena detentiva condizionale di 10 mesi e lo obbligò a risarcire la Municipalità di Horgen per un importo pari a fr. 44'728.75.

Il ricorrente presentò quindi ricorso penale al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza e la sua assoluzione. In via subordinata, chiese la rimessione della causa all’Alta Corte per una nuova valutazione. Inoltre, chiese che le spese del procedimento cantonale fossero poste a carico della cassa giudiziaria e che gli fosse riconosciuto un’equa indennità processuale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato l’eccezione del ricorrente secondo cui in diversi complessi di fatto non sarebbero stati presentati valide richieste di punizione. Ha constatato che il ricorrente non aveva sollevato tali obiezioni nel procedimento di merito e che pertanto era precluso con la censura. Inoltre, le richieste di punizione erano state presentate entro il termine legale di tre mesi, sicché il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto la tempestività delle domande. Le valutazioni del fatto operate dal giudice di merito non erano arbitrarie, poiché si basavano su una ponderazione comprensibile delle prove. Il ricorrente non aveva addotto elementi concreti a sostegno di una valutazione delle prove arbitraria, limitandosi a una critica puramente appellatoria. Il giudice di merito aveva altresì correttamente escluso la responsabilità del figlio del ricorrente e aveva valorizzato l’unitarietà del modus operandi come indizio della responsabilità del ricorrente.

Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avesse violato il bene giuridico tutelato dall’art. 239 cifra 1 cpv. 2 CP, poiché la turbativa non avrebbe raggiunto l’intensità richiesta. Il Tribunale federale ha rilevato che l’art. 239 CP tutela il funzionamento di impianti a servizio della collettività e che è sufficiente una compromissione o un pericolo qualitativo del loro funzionamento. La manomissione e il danneggiamento degli idranti avevano determinato un’interruzione della fornitura idrica antincendio, rappresentando una compromissione rilevante. Il giudice di merito aveva correttamente constatato che gli idranti non erano utilizzabili fino alla loro riparazione, sicché sussisteva un concreto pericolo per la fornitura idrica antincendio. Il fatto che durante l’interruzione non si fossero verificati incendi era irrilevante, poiché l’art. 239 CP tutela l’interesse della collettività al corretto funzionamento dei servizi pubblici.

Il ricorrente eccepiva inoltre che il giudice di merito…