Fatti
La controversia riguarda una contestazione relativa alle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia obbligatoria. Il ricorrente X. ha presentato un ricorso in materia civile contro la decisione della Camera delle assicurazioni sociali del Cantone di Ginevra, che ha statuito in unica istanza cantonale.
La Camera delle assicurazioni sociali del Cantone di Ginevra è competente per conoscere in unica istanza cantonale delle contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia obbligatoria, conformemente all'art. 134 cpv. 1 lett. c della legge ginevrina sull'organizzazione giudiziaria (LOJ). Tale competenza deriva dall'art. 7 del Codice di procedura civile (CPC), che autorizza i Cantoni a prevedere un'istanza cantonale unica per questo tipo di controversie.
Con l'entrata in vigore del CPC, gli art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) sono stati modificati per includere non solo i casi in cui il diritto federale impone un'istanza cantonale unica, ma anche i casi in cui il diritto cantonale ha fatto uso di tale facoltà, come nel caso di specie.
Legge
La Corte ritiene che la Camera delle…