Fatti
Il presente caso riguarda una controversia relativa alla locazione di locali ad uso abitativo e commerciale. Prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC) il 1° gennaio 2011, era pendente il procedimento di conciliazione. L'autorità di conciliazione ha deciso il 15 febbraio 2011 sulla validità di una disdetta e sulla proroga del contratto di locazione.
Il ricorrente sosteneva che, dopo l'entrata in vigore del CPC, il termine per adire il tribunale ai sensi dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC fosse rimasto sospeso e quindi rispettato. Tuttavia, il Tribunale superiore ha ritenuto che l'adizione del tribunale fosse disciplinata dal diritto previgente, poiché l'autorità di conciliazione non aveva concluso un procedimento ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CPC.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'opinione del Tribunale superiore. Ha spiegato che la procedura di conciliazione in materia di locazione prevista dal diritto federale aveva portato solo a una decisione sommaria prima dell'entrata in vigore del CPC, che non costituiva una "istanza" ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CPC. Pertanto, l'adizione del tribunale era disciplinata dal diritto previgente, in particolare dall'art. 274f cpv. 1 CO previgente.
Il Tribunale federale ha motivato ciò affermando che il legislatore, conferendo poteri decisionali all'autorità di conciliazione, non intendeva…