Fatti
Il caso riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale distrettuale di Varsavia in Svizzera. La ricorrente, una società a responsabilità limitata polacca, ha ottenuto il 27 maggio 2010 un decreto ingiuntivo contro il resistente per un importo di PLN 665'765.05. Il 16 settembre 2010, la ricorrente ha chiesto al giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo di riconoscere e dichiarare esecutivo tale decreto ingiuntivo.
Il giudice unico ha chiesto alla ricorrente di fornire la prova della notifica del documento introduttivo del procedimento al resistente. Poiché la ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta, il giudice unico ha respinto la domanda di riconoscimento e dichiarazione di esecutività. Il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zugo.
La ricorrente ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale distrettuale di Varsavia.
Legge
Il Tribunale federale afferma che per la presente controversia è ancora applicabile la vecchia Convenzione di Lugano (aLugÜ), poiché la decisione straniera è stata emessa prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Lugano riveduta per la Svizzera.
Ai sensi dell'art. 46 n. 2 aLugÜ, in caso di decisione emessa in contumacia, deve essere presentata la firma o una copia autenticata del documento che attesta la notifica del documento introduttivo del procedimento alla parte contumace. Il Tribunale federale ritiene che il…