Art. 327a CPC
Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano
1 Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
2 Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 cpv. 1 n. 6 LEF .
3 Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vecchia e nuova Convenzione di Lugano; diritto transitorio; prova della notifica nel caso di una sentenza contumaciale; art. 63 CLug; art. 327a CPC; art. 46 n. 2 CL28 citazioni
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2Riconoscimento e esecuzione di una decisione inglese; conseguenze della Brexit sull'applicabilità della CLug9 citazioni
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3Domanda di exequatur e di sequestro, successione indivisa; foro del sequestro4 citazioni
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4Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vollstreckbarerklärung (Nebenfolgen Ehescheidung)9 citazioni
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Vollstreckbarerklärung8 citazioni
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1 citazioni11/08/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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