Art. 327a CPC

Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano

1 Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
2 Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 cpv. 1 n. 6 LEF .
3 Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vecchia e nuova Convenzione di Lugano; diritto transitorio; prova della notifica nel caso di una sentenza contumaciale; art. 63 CLug; art. 327a CPC; art. 46 n. 2 CL
    · 07/11/2011 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Riconoscimento e esecuzione di una decisione inglese; conseguenze della Brexit sull'applicabilità della CLug
    · 22/03/2021 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Domanda di exequatur e di sequestro, successione indivisa; foro del sequestro
    · 31/10/2022 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento
    · 02/03/2023 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Vollstreckbarerklärung (Nebenfolgen Ehescheidung)
    · 13/12/2019 · 9 citazioni de Riassunto
  • Vollstreckbarerklärung
    · 24/01/2013 · 8 citazioni de
  • 11/08/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.