Fatti

Parti e svolgimento della procedura: La moglie, residente in Gran Bretagna (ricorrente), e la [B.] S.A. (convenuta, terza convenuta e fiduciaria dell'ex marito) contendono sull'exequatur in Svizzera. L'ex marito [C.] vive in Azerbaigian o in Russia.

  • Nel dicembre 2016 l'High Court of Justice di Londra ha disciplinato, con tre decisioni connesse, le conseguenze accessorie del divorzio.
  • Il 20 dicembre 2016 l'High Court ha emesso una 'Financial Remedy Order', con la quale [C.] e i suoi fiduciari, tra cui la convenuta, sono stati condannati in solido al pagamento di un importo forfettario di GBP 350'000'000.-- a favore della moglie.

Procedura dinanzi all'istanza inferiore: Il 4 gennaio 2017 la moglie ha chiesto al Tribunale distrettuale di Zurigo di dichiarare esecutiva la Order nei confronti di [C.] e della convenuta, nella misura in cui l'importo costituisse un alimento (GBP 224'430'508.--), nonché un sequestro presso banche. Il 9 gennaio 2017 il Tribunale distrettuale ha dichiarato esecutivo l'importo di GBP 224'430'508.--. Il sequestro nei confronti della convenuta è risultato infruttuoso.

La convenuta ha appellato al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che con sentenza del 10 dicembre 2018 ha annullato la dichiarazione di esecutività nei confronti della convenuta e ha respinto la sua istanza. La decisione sulle spese nei confronti di [C.] è rimasta invariata; le spese della procedura d'appello sono state poste a carico della moglie.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La moglie chiede l'annullamento della sentenza e la dichiarazione di esecutività relativamente all'obbligo solidale di alimenti della convenuta di GBP 224'430'508.--, in via subordinata il rinvio. La convenuta chiede di non entrare nel merito, in via subordinata il rigetto, in via ulteriormente subordinata il rinvio.

Questioni controverse:

  • Applicabilità della Convenzione di Lugano (CLug): si tratta di una causa alimentare o di una questione di regime patrimoniale?
  • Effetti di una dichiarazione di cessione (22 gennaio 2018) a favore di un terzo, sottoscritta dopo la sentenza di merito.
  • Notificazione dell'atto introduttivo alla convenuta (art. 34 n. 2 CLug).
  • Esecutività della Order nello Stato d'origine e prova mediante il modulo di cui all'allegato V CLug.

Diritto

Ammissibilità: Il ricorso in materia civile è ammissibile contro le decisioni di exequatur secondo la CLug (art. 44 CLug, allegato IV in combinato disposto con l'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). L'eccezione della convenuta, secondo cui la moglie non sarebbe più lesa a causa della cessione, attiene alla legittimazione attiva nel merito e non alla legittimazione a ricorrere, per cui non va esaminata nella fase di ammissibilità. Nella misura in cui la moglie chiede l'annullamento del n. 2 (decisione sulle spese a carico di [C.] ), le manca un interesse giuridico di protezione (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), per cui non si entra nel merito su tale punto.

Potere di esame e principio di allegazione: La violazione del diritto internazionale, come la CLug, è esaminata liberamente (art. 95 lett. b LTF), ma solo se il ricorso è motivato in modo sufficiente sotto il profilo formale (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure concernenti l'accertamento dei fatti sono soggette al rigoroso principio di allegazione (art. 97, 105, 106 cpv. 2 LTF); nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammessi solo nella misura in cui la decisione impugnata dia motivo di addurli (art. 99 cpv. 1 LTF). I semplici rinvii ad atti precedenti non sono sufficienti.

Procedura in due fasi secondo la CLug: Nella prima fase si procede a un esame meramente formale senza audizione del debitore (art. 41 CLug). Nella procedura di rimedio giuridico (seconda fase) devono essere garantiti il diritto di essere sentiti e devono essere esaminati i motivi di rifiuto del riconoscimento di cui agli art. 34 s. CLug, con piena cognizione (art. 327a CPC). L'exequatur può essere negato solo per i motivi degli art. 34 o 35 (art. 45 cpv. 1 CLug); un riesame nel merito è escluso (art. 36 CLug).

Ambito materiale di applicazione (alimenti rispetto al regime patrimoniale): La CLug disciplina le materie civili e commerciali, non però i regimi patrimoniali matrimoniali (art. 1 cpv. 2 lett. a CLug), mentre disciplina le cause alimentari (art. 5 n. 2 CLug). I concetti vanno interpretati in modo autonomo rispetto al diritto nazionale. Determinante è lo scopo della prestazione: se essa serve a garantire il mantenimento di un coniuge, si tratta di una causa alimentare, anche qualora sia prevista una somma forfettaria o un trasferimento di proprietà (DTF 142 III 466 consid. 4.2). L'istanza inferiore ha negato a torto il carattere alimentare, basandosi unicamente sulla mancanza di bisogno della moglie; determinante è lo scopo della liquidazione. I costi di mantenimento capitalizzati di GBP 157'100'000.-- servono al sostentamento corrente e sono quindi prestazioni alimentari. Riguardo ai mezzi per l'acquisto dell'immobile (GBP 67'200'000.--) e alle spese di esecuzione (GBP 170'000.--) mancano accertamenti sufficienti sullo scopo. La determinazione dell'importo complessivo in base al patrimonio coniugale (41,5 %) non dice nulla di per sé sullo scopo della prestazione, per cui l'argomentazione dell'istanza inferiore e della convenuta non convince su questo punto.

Effetti della cessione: Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, nella procedura di rimedio giuridico vanno esaminati solo i motivi di rifiuto del riconoscimento e i presupposti dell'exequatur. Le eccezioni e le obiezioni di diritto materiale sorte dopo la decisione (estinzione, dilazione, prescrizione, cessione) vanno valutate solo nella procedura esecutiva. La cessione del 22 gennaio 2018 non osta quindi all'exequatur; ciò vale anche per l'obiezione del comportamento contraddittorio.

Notificazione dell'atto introduttivo (art. 34 n. 2 CLug): Il giudice del rimedio giuridico non è vincolato alle indicazioni del modulo di cui all'allegato V (art. 54 CLug) né agli accertamenti del giudice di merito e, se del caso, deve svolgere accertamenti propri. L'istanza inferiore si è limitata al rinvio al modulo e alla sentenza di…