Fatti
Il caso riguarda la questione dell'assunzione dei costi per il sostegno di un minore non emancipato che, a causa di un collocamento permanente, ha stabilito un proprio domicilio di assistenza ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS.
Il minore L. è stato assistito dalla madre titolare della potestà genitoriale a X. nel Cantone di Soletta dal 1° luglio 1999 fino all'inizio della sua scolarità presso la casa di educazione Y. nel Cantone di Berna a metà ottobre 2010. Con l'ingresso nella casa di educazione Y., L. ha stabilito un proprio domicilio di assistenza ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS o ha continuato a condividere il domicilio di assistenza della madre.
Il Cantone di Zurigo, in qualità di ricorrente, e il Cantone di Soletta, in qualità di controparte, hanno discusso se L. abbia stabilito un domicilio di assistenza autonomo e se da ciò derivi un obbligo di risarcimento del Cantone d'origine Zurigo ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAS.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che L. ha continuato a condividere il domicilio di assistenza della madre a X./SO o ha stabilito un proprio domicilio di assistenza nell'ultimo domicilio comune con la madre a X./SO ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS.
Poiché L. non ha lasciato il Cantone di Soletta, la durata precedente del domicilio a Soletta gli viene computata ai sensi dell'art. 8 lett. c LAS. Non sussiste quindi alcun obbligo di risarcimento del Cantone d'origine Zurigo ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAS.
Il Tribunale federale afferma che l'art. 9 cpv. 1 LAS, secondo il quale il trasferimento dal Cantone di residenza comporta la perdita del domicilio di…