Art. 7 LAS
Minorenni
1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.
2 Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.
3 Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:
- a. alla sede dell’autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;
- b. al luogo di cui all’articolo 4, se esercita un’attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento;
- c. all’ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro;
- d. al suo luogo di dimora, negli altri casi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone44 citazioni
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2Assunzione delle spese da parte del cantone di origine31 citazioni
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3§ 19 cpv. 3 e § 20 cpv. 1 dell'ordinanza del 21 ottobre 1981 alla SHG (SHV)19 citazioni
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4Competenza dell'autorità tutoria del domicilio del figlio per l'esecuzione di misure giudiziarie di protezione del figlio12 citazioni
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5Rettificazione del domicilio assistenziale di un minorenne che non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro10 citazioni
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6Domicilio assistenziale di una persona maggiorenne che vive in una famiglia di accoglimento5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sozialhilfe (kantonales Recht)33 citazioni
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Kostenersatz in der Unterstützungsangelegenheit X.________30 citazioni
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Assistenza sociale17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.