Fatti

Il caso concerne la questione del domicilio di sostegno di una persona maggiorenne a seguito del raggiungimento della maggiore età. La signora A., nata il 7 luglio 2002, era sottoposta alla potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età ed è stata collocata, con decisione dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) V., retroattivamente dal 15 luglio 2018, presso una madre affidataria nel comune politico (LPO) W./ZH. Con il raggiungimento della maggiore età il 7 luglio 2020, le misure di protezione dell’infanzia sono cessate e l’APMA ha istituito una curatela rappresentativa con amministrazione del reddito e del patrimonio.

A. si è cancellata dal LPO U. (luogo di residenza della madre) e si è iscritta nel LPO W. il 7 luglio 2020. Ha dichiarato alla curatela professionale l’intenzione di risiedere in via permanente a W. e ha concluso un contratto di assistenza con la madre affidataria B. il 1° ottobre 2020. La curatela è stata trasferita all’APMA X. il 1° dicembre 2020. Il Servizio sociale di W. ha respinto il 11 gennaio 2021 una domanda di assistenza sociale di A., mentre il LPO U. ha assunto temporaneamente il sostegno e ha inoltrato al Cantone San Gallo una denuncia di sostegno. Il Cantone Zurigo ha chiesto al Cantone San Gallo di assegnare il domicilio di sostegno di A. al LPO U., il quale ha respinto tale richiesta con decisione del 31 maggio 2022. Il Cantone Zurigo ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo, che ha respinto il ricorso con decisione del 10 luglio 2023. Il Cantone Zurigo ha infine presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, volto a ottenere la declaratoria che il Cantone Zurigo non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per il sostegno di A.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di grado inferiore abbia violato il diritto federale riconoscendo il domicilio di sostegno di A. nel LPO W. a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e riconoscendo in tal modo un diritto all’indennizzo del Cantone San Gallo nei confronti del Cantone Zurigo. Il ricorso del Cantone Zurigo si basava sull’assunto che il domicilio di sostegno di A. continuasse a sussistere nel LPO U. anche dopo il raggiungimento della maggiore età, poiché ella continuava a vivere nella famiglia affidataria e fosse necessario un collocamento autoritativo in famiglia affidataria.

Il Tribunale federale ha confermato l’opinione del giudice di grado inferiore secondo cui il domicilio di sostegno di A., a decorrere dalla maggiore età, si determina secondo le disposizioni per gli adulti. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAS, la dimora in un Cantone con l’intenzione di risiedervi in via permanente dà luogo a un domicilio di sostegno. Il giudice di grado inferiore ha correttamente constatato che A. si trovava nel LPO W. con tale intenzione, come dimostrato dalla sua iscrizione anagrafica, dalla dichiarazione resa alla curatela professionale e dalla conclusione del contratto di assistenza.

Il ricorrente sosteneva che il contratto di assistenza ostasse alla costituzione di un domicilio di sostegno, poiché A. continuava a vivere nella famiglia affidataria. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione e ha sottolineato che l’art. 5 LAS esclude la costituzione di un domicilio di sostegno solo in caso di collocamento autoritativo in famiglia affidataria. Poiché le misure di protezione dell’infanzia…