Art. 4 LAS

1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone
    · 21/11/2017 · 47 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assunzione delle spese da parte del cantone di origine
    · 17/07/2013 · 39 citazioni Riassunto
  3. 3
    Competenza per la determinazione e il versamento della prestazione complementare
    · 27/01/2012 · 21 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domicilio assistenziale di una persona maggiorenne che vive in una famiglia di accoglimento
    · 22/05/2024 · 13 citazioni Riassunto
  5. 5
    Competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale
    · 01/03/2023 · 12 citazioni Riassunto
  6. 6
    Domicilio assistenziale secondo la legge federale sull'assistenza
    · 20/11/2014 · 12 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.