Art. 4 LAS
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone47 citazioni
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2Assunzione delle spese da parte del cantone di origine39 citazioni
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3Competenza per la determinazione e il versamento della prestazione complementare21 citazioni
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4Domicilio assistenziale di una persona maggiorenne che vive in una famiglia di accoglimento13 citazioni
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5Competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale12 citazioni
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6Domicilio assistenziale secondo la legge federale sull'assistenza12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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42 citazioni
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36 citazioni05/07/2010 · 36 citazioni de
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Sozialhilfe (kantonales Recht)35 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.