Art. 14 LAS
Obbligo del Cantone di domicilio
1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell’assistenza necessaria in caso d’urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell’assistito al luogo di domicilio.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone29 citazioni
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2Assunzione delle spese da parte del cantone di origine27 citazioni
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3Competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale11 citazioni
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4Domicilio assistenziale di una persona maggiorenne che vive in una famiglia di accoglimento10 citazioni
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5Prestazioni d'assistenza con natura di sussidio7 citazioni
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6Obbligo di rimborso del cantone di domicilio delle spese di un trasporto sanitario assunte dal cantone di soggiorno nell'ambito delle prestazioni assistenziali accordate a una persona nel bisogno in un caso d'urgenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sozialhilfe (Zuständigkeit)11 citazioni
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Kostenersatz in der Unterstützungsangelegenheit X.________9 citazioni
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7 citazioni23/09/2003 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.