Fatti

Con sentenza del 26 ottobre 2006, il Tribunale cantonale vallesano ha condannato X. per estorsione, violenza carnale, falsità in certificati, circolazione senza patente di guida e uso abusivo di patente. X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per nullità al Tribunale federale, che li ha respinti nella misura in cui erano ricevibili con sentenza del 2 marzo 2007.

X. chiede la revisione della sentenza del Tribunale federale del 2 marzo 2007, invocando un'attestazione di Z. datata 7 agosto 2007 come nuovo elemento di prova in grado di modificare lo stato di fatto accertato.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che le condizioni per la revisione di una sentenza penale per fatti nuovi o prove nuove non siano soddisfatte nel caso di specie. L'attestazione prodotta è successiva alla sentenza di cui si chiede la revisione e non mira a stabilire un fatto determinante per giudicare la ricevibilità dei ricorsi.

Il Tribunale federale, infatti, ha respinto i ricorsi nella misura della loro ricevibilità, senza…