Art. 229 CPP
Decisione
1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
- a. dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
- b. dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Durata della carcerazione di sicurezza; art. 229 cpv. 3 CPP21 citazioni
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2Ordine di carcerazione di sicurezza in caso di carcerazione preventiva preesistente, durata5 citazioni
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3Diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Detenzione preventiva13 citazioni
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Haft12 citazioni
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Ordinanza di custodia cautelare12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.