Art. 229 CPP

Decisione

1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
  1. a. dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
  2. b. dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Durata della carcerazione di sicurezza; art. 229 cpv. 3 CPP
    · 01/06/2011 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordine di carcerazione di sicurezza in caso di carcerazione preventiva preesistente, durata
    · 06/07/2020 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini
    · 18/04/2017 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.