Fatti
[A.] si trova in detenzione provvisoria dal 18 ottobre 2010 con l'imputazione di reati alla legge sugli stupefacenti. L'8 marzo 2011, il Ministero pubblico ha deferito il caso al Tribunale correzionale con un atto d'accusa. Con ordinanza del 15 marzo 2011, il Tribunale delle misure coercitive ha ordinato la detenzione per motivi di sicurezza degli imputati, senza indicarne la durata.
[A.] ha presentato un ricorso in materia penale contro questa ordinanza, chiedendo principalmente che la sua detenzione per motivi di sicurezza sia ordinata per una durata determinata di un mese al massimo.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 229 cpv. 3 lett. b CPP, il tribunale delle misure coercitive può ordinare una detenzione per motivi di sicurezza di al massimo tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), quando vi è stata una precedente detenzione provvisoria.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'argomentazione dell'istanza precedente, che considerava che non vi sia alcuna limitazione della durata della…