Art. 440 CPP
Carcerazione di sicurezza
1 L’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 cpv. 3.
2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
- a. al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;
- b. al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa.
3 Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura.
4 Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entlassung aus der Sicherheitshaft; Zuständigkeit6 citazioni
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Nachverfahren; Sicherheitshaft6 citazioni
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Nachverfahren; Sicherheitshaft4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.