Fatti

Il ricorrente B.S. è stato ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco in un locale di un'associazione serba nel febbraio 1995. Nel successivo procedimento penale contro T., B.S. e T. hanno concluso un accordo giudizialmente approvato, in cui T. si è impegnato a pagare il risarcimento dei danni, il risarcimento morale e le spese di parte. Sebbene la Direzione della giustizia, dei comuni e delle chiese del Cantone di Berna abbia accordato a B.S. un indennizzo ai sensi della Legge sull'aiuto alle vittime (OHG), ha tuttavia rifiutato il risarcimento morale ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 OHG. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di B.S. contro questa decisione.

B.S. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultimo ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Tribunale amministrativo abbia attribuito troppo peso alla colpa concorrente del ricorrente, violando così l'art. 12 cpv. 2 OHG.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che in linea di principio non vi è alcun vincolo per le autorità di aiuto alle vittime rispetto a un accordo tra l'autore del reato e la vittima in merito a un risarcimento morale. L'accordo giudiziale concluso da B.S. e T. non è vincolante per le autorità di aiuto alle vittime.

Sebbene B.S. sia indubbiamente diventato vittima di un reato ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OHG e abbia quindi in linea di principio diritto all'assistenza prevista dalla legge, il Tribunale amministrativo ha giustamente tenuto conto della colpa concorrente del ricorrente. B.S.…