Art. 2 LAV
Forme dell’aiuto alle vittime
L’aiuto alle vittime comprende:
- a. la consulenza e l’aiuto immediato;
- b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
- c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
- d. l’indennizzo;
- e. la riparazione morale;
- f. l’esenzione dalle spese processuali;
- g. …
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l' aiuto alle vittime di reati (LAV): qualità di vittima; spese della procedura cantonale di ricorso; diritto all' assistenza giudiziaria gratuita. 1. Qualità di vittima ai…135 citazioni
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2Discriminazione razziale mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana; qualità di vittima108 citazioni
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3Riparazione morale e indennizzo103 citazioni
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4Considerazione di una colpa concorrente della vittima nell'assegnazione e nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di riparazione morale secondo la LAV55 citazioni
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5Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), consulenza secondo l'art. 3 LAV52 citazioni
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6In linea di principio, essi sono legittimati a ricorrere solo ove siano adempiute le condizioni stabilite dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV o dall'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3a; eccezioni: consid. 3b e 7)47 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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20 citazioni
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15 citazioni
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Opferhilfe (Anwaltskosten)14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.