Fatti
Il detenuto X., rinchiuso nell'istituto penitenziario di Sennhof, Coira, nella notte del 3 novembre 1977 ha sbarrato la porta della sua cella e successivamente ha appiccato il fuoco alla coperta di lana con l'intento di togliersi la vita. Il compagno di cella ha allertato la guardia notturna, che è riuscita a spegnere l'incendio con un tubo dell'acqua. I vigili del fuoco, allertati, hanno dovuto indossare le maschere protettive a causa del forte fumo nel reparto celle. X. è stato tratto in salvo illeso, con un danno materiale di circa Fr. 8'000.-.
Il Tribunale Cantonale dei Grigioni, in data 5 settembre 1978, ha riconosciuto X. colpevole di incendio doloso ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 CP e di furto continuato, condannandolo a 20 mesi di reclusione.
X. ha presentato ricorso di nullità chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale Cantonale e il rinvio del caso per l'assoluzione dall'accusa di incendio doloso ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 CP e per la rideterminazione della pena.
Legge
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di nullità. Ha rilevato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 221 CP, è necessario un incendio di tale intensità che l'autore non possa più domarlo. Nel caso di specie, il Tribunale Federale ha accertato in modo vincolante che l'incendio aveva raggiunto proporzioni considerevoli e aveva sviluppato un forte fumo, tanto che X. aveva perso il controllo. Anche se la guardia notturna è riuscita a spegnere il fuoco, ciò non cambia il fatto che X., in quanto autore, non sarebbe più stato in grado di domare l'incendio.
Inoltre, il Tribunale Federale ha affermato che la nozione di incendio doloso ai sensi dell'art. 221 CP richiede alternativamente la creazione di un pericolo comune o il causare un incendio a danno di altri. Poiché nel caso di specie si è verificato un danno di circa Fr. 8'000.-, il requisito…