Art. 221 CP
Incendio intenzionale
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incendio intenzionale qualificato, tentativo37 citazioni
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2Incendio intenzionale34 citazioni
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31. Art. 221 CP a) L'elemento obiettivo di questo reato è realizzato laddove il fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato32 citazioni
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41. Art. 221 CP24 citazioni
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51. Art. 221 cp. 1 CP. a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid15 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Versuchter Betrug, Brandstiftung15 citazioni
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Versuchte qualifizierte Brandstiftung, Strafzumessung; Willkür, Grundsatz in dubio pro reo15 citazioni
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13 citazioni25/09/2012 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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