Fatti
In questo caso si trattava di un incendio causato per negligenza del ricorrente. Il Tribunale cantonale di San Gallo aveva condannato il ricorrente per danneggiamento di un altro ai sensi dell'art. 222 cpv. 1 CP. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale.
Il Tribunale federale doveva chiarire se il fatto che l'oggetto incendiato fosse assicurato sia essenziale per l'applicabilità degli artt. 221 e 222 CP. È giunto alla conclusione che l'indennizzo assicurativo non può essere considerato un danno ai sensi di queste disposizioni. Anche da un punto di vista pratico, un'interpretazione diversa non si imporrebbe.
Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che la diminuzione di valore di un pegno causata dall'incendio può essere considerata un "danno di un altro" a carico del creditore pignoratizio. Tuttavia, nel caso di specie ciò non si è verificato, poiché il danno all'edificio di circa 3.000 franchi non metteva evidentemente a rischio le pretese dei creditori ipotecari.
Legge
Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza del Tribunale cantonale e rinviato il caso all'istanza precedente per l'assoluzione del ricorrente.
Il Tribunale federale ha chiarito che il fatto che un oggetto incendiato sia assicurato è irrilevante per l'applicabilità degli artt. 221 e 222…