Art. 222 CP
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incendio colposo12 citazioni
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21. Art. 221 cp. 1 CP. a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid6 citazioni
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42 citazioni
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51 citazioni
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6Art. 18 cpv. 3, 222 cpv. 1 CP1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst (Art. 222 Abs. 1 StGB); Grundsatz in dubio pro reo etc.5 citazioni
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Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst, Zivilforderung4 citazioni
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Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst, Beweiswürdigung3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.