Fatti

X., un'insegnante di scuola elementare qualificata, ha ottenuto nel 2004 il diploma di psicoterapeuta incentrata sul corpo IKP ed è stata autorizzata all'esercizio indipendente della professione di psicoterapeuta nel Cantone dei Grigioni nel 2006. Nel gennaio 2007, ha richiesto un'autorizzazione corrispondente nel Cantone di Zurigo, che le è stata concessa dalla Direzione della sanità del Cantone di Zurigo a condizione che X. completasse una formazione di base ai sensi della legislazione zurighese. Contro questa decisione, X. e la Commissione della concorrenza hanno presentato con successo un ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha annullato la decisione e ordinato alla Direzione della sanità di rilasciare a X. l'autorizzazione incondizionata all'esercizio indipendente della psicoterapia non medica.

Il Cantone di Zurigo ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e il rinvio del caso all'istanza precedente con l'istruzione di valutare quali ulteriori prestazioni di studio X. debba fornire come condizione o requisito.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso del Cantone di Zurigo. Esso constata che il Cantone di Zurigo è legittimato a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico nella misura in cui si tratta della valutazione generale del diritto di ammissione invocato ai sensi della legge sul mercato interno, ma non per quanto riguarda gli aspetti puramente individuali del caso specifico.

Nel merito, il Tribunale federale ritiene corretta la procedura del Tribunale…