Fatti
A.X. e B.X. hanno divorziato di comune accordo con una sentenza del Tribunale distrettuale di Prizren (Kosovo) del 30 maggio 2003. Il 7 ottobre 2003, il Dipartimento degli interni del Cantone di Argovia ha ordinato il riconoscimento e l'iscrizione di questo divorzio straniero nei registri dello stato civile del domicilio di A.X.
B.X. ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale cantonale di Argovia, che ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata il 1° giugno 2004.
A.X. ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento della sentenza di divorzio straniera.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A.X. Il riconoscimento della sentenza di divorzio straniera non viola l'ordine pubblico svizzero, anche se i coniugi non sono stati personalmente ascoltati dal giudice straniero.
Infatti, il consenso di B.X. al divorzio risulta chiaramente dalla procura che ha rilasciato a un avvocato per rappresentare le parti nella procedura di divorzio consensuale. Sebbene l'audizione personale delle parti da parte del giudice sia in linea di principio…