Art. 111 CC

1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Convenzione anticipata sugli effetti del divorzio
    · 23/08/2019 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale quale decisione in materia di misure cautelari
    · 12/12/2022 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Divorzio su richiesta comune (art. 111 CC); momento della revoca del consenso alla convenzione sugli effetti del divorzio (art. 111 cpv. 2 CC)
    · 25/11/2008 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera, ordine pubblico
    · 26/01/2005 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Annullamento di una naturalizzazione agevolata
    · 22/01/2004 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 13/09/2021 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ehescheidung, unentgeltliche Rechtspflege
    · 13/08/2018 · 4 citazioni de
  • 04/12/2003 · 4 citazioni de
  • RBOG 2006 Nr. 9
    20/11/2006 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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