Art. 111 CC
1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Convenzione anticipata sugli effetti del divorzio4 citazioni
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2Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale quale decisione in materia di misure cautelari3 citazioni
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3Divorzio su richiesta comune (art. 111 CC); momento della revoca del consenso alla convenzione sugli effetti del divorzio (art. 111 cpv. 2 CC)3 citazioni
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4Riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera, ordine pubblico2 citazioni
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5Annullamento di una naturalizzazione agevolata2 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung, unentgeltliche Rechtspflege4 citazioni
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4 citazioni04/12/2003 · 4 citazioni de
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RBOG 2006 Nr. 92 citazioni20/11/2006 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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