Fatti

R. soffre dalla nascita di encefalopatia di origine indeterminata con paralisi cerebrale spastica, disabilità mentale e grave disfasia. L'Ufficio cantonale AI del Vallese aveva inizialmente deciso di concedere contributi per l'assistenza domiciliare. Tuttavia, dopo una nuova indagine e il parere del medico curante, l'Ufficio AI ha soppresso queste prestazioni a decorrere dal 1° maggio 2001, con la motivazione che non venivano attuate misure mediche a domicilio.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone del Vallese ha respinto il ricorso presentato dall'assicurata contro questa decisione. Rappresentata da sua madre, R. ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la decisione iniziale di concedere contributi per l'assistenza domiciliare fosse senza dubbio errata, poiché il rimborso di tali cure è subordinato al requisito fondamentale dell'attuazione di misure mediche ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). La disposizione regolamentare non crea alcun diritto specifico a cure indipendenti da misure mediche.

Sebbene l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) abbia impartito istruzioni contrarie nella sua circolare n. 155 del 6 aprile 2000, il Tribunale…