Art. 74quater OAI
Comunicazione delle deliberazioni
1 L’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la deliberazione emanata giusta l’articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.
2 Comunica inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all’articolo 74ter lett. g all’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al competente organo esecutivo dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere la notificazione di una decisione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…124 citazioni
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2Art. 49 cpv. 1, art. 51, art. 52 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA: Non entrata in materia su una domanda di riconsiderazione11 citazioni
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3Vecchio art. 99 cpv. 1, prima frase, LAINF: Con la liquidazione del caso la sospensione della cura medica e dell'indennità giornaliera deve essere decisa formalmente3 citazioni
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42 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità391 citazioni
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386 citazioni15/10/2010 · 386 citazioni de
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Invalidenversicherung, (Revision)46 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.