Fatti
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (ONI) ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia del 9 settembre 2008, che aveva annullato l'annullamento di una mezza rendita di assicurazione per l'invalidità da parte dell'ufficio AI del Cantone Argovia. La sig.ra [Y.] , nata nel 1964, era stata riconosciuta invalida al 52% nel 1994 a causa di una sindrome da fibromialgia e di una tendinopatia generalizzata e per questo aveva ricevuto una mezza rendita. Dopo una revisione della rendita nel 2002, il grado di invalidità era stato fissato al 51%, senza che ciò avesse comportato alcun cambiamento nel diritto alla rendita. Nel 2005 era stato avviato un ulteriore procedimento di revisione della rendita, che aveva portato all'annullamento della rendita, poiché il grado di invalidità era stato fissato al 14%.
L'autorità inferiore aveva annullato l'annullamento della rendita, poiché lo stato di salute dell'assicurata non si era migliorato in modo significativo ai fini di una revisione della rendita e le condizioni lavorative non erano cambiate. L'ONI aveva presentato ricorso, sostenendo che la giurisprudenza sulla disturbo somatoforme del dolore e la modifica dell'art. 7 cpv. 2 LPGA richiedevano una nuova valutazione della rendita.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore avesse a ragione annullato l'annullamento della rendita. Ha stabilito che l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore non era manifestamente errato e quindi era vincolante per il Tribunale federale. Il Tribunale ha anche esaminato se una nuova valutazione fosse ammissibile sotto il profilo di una giurisprudenza modificata e ha concluso che la giurisprudenza sulla disturbo somatoforme del dolore non costituisce un motivo per ridurre o annullare una rendita in corso.
Il Tribunale ha anche esaminato la modifica dell'art. 7 cpv. 2…