Fatti

In questo caso si trattava della questione se l'ufficio AI dovesse pronunciarsi su una richiesta di revisione del 14 novembre 2002 e sulla dedotta aggravamento delle condizioni di salute. Il Tribunale federale delle assicurazioni doveva decidere se l'ufficio AI debba emanare una decisione impugnabile in un tale caso o se il mancato esame della richiesta di revisione non sia impugnabile.

Legge

Il tribunale è giunto alla conclusione che l'ufficio AI non è obbligato a emanare una decisione su una richiesta di revisione. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, spetta alla discrezione dell'assicuratore sociale riesaminare decisioni o decisioni su ricorso passate in giudicato formale, se queste sono manifestamente errate e la loro rettifica è di notevole importanza. Poiché non esiste un diritto alla revisione, il mancato esame di una richiesta di revisione non costituisce una prestazione ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 o dell'art. 51 cpv. 1 LPGA per la quale dovrebbe essere emanata una decisione obbligatoria.

Inoltre, un ricorso contro il mancato esame di una richiesta di revisione sarebbe inutile, poiché la decisione sull'esecuzione della revisione rimane comunque a discrezione dell'amministrazione e una decisione di rigetto del ricorso non porterebbe a una chiarificazione definitiva della questione…