Fatti

Il 3 dicembre 2021, B. ha presentato una denuncia penale contro la ricorrente per furto di lieve entità. La ricorrente a sua volta ha presentato una denuncia penale contro B. per falsa accusa, in subordine per coercizione. La Procura di See/Oberland ha emesso il 3 giugno 2022 una decisione di non luogo a procedere in relazione alla denuncia penale della ricorrente. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto con decisione del 6 novembre 2023 il ricorso presentato contro tale decisione. La ricorrente si rivolge ora al Tribunale federale con un ricorso in materia penale del 5 gennaio 2024.

Legge

Ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LTF, è legittimato a presentare un ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento di fronte all'istanza precedente o non ha avuto la possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La parte civile è legittimata a presentare un ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può incidere sulla valutazione delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).

La ricorrente si limita a sostenere, per quanto riguarda la sua legittimazione sostanziale, che la decisione impugnata incide sulla sua pretesa civile, in quanto la sua azione civile è stata rinviata alla via civile. Ciò non soddisfa i rigorosi requisiti di motivazione del Tribunale federale. La ricorrente deve illustrare in dettaglio per quali…