Fatti

La signora K., nata nel 1940, è assicurata presso la Visana e soffre di asma bronchiale cronico, sinusite cronica e distonia vegetativa. Dal 1994 è in trattamento per disturbi alle articolazioni della mandibola. La disfunzione articolare e la tendomiopatia diagnosticate sono state trattate con fisioterapia e terapia con placche. Nel dicembre 1996, il suo dentista, il dott. C., ha chiesto alla Visana l'autorizzazione dei costi per una ricostruzione protesica definitiva della dentatura.

La Visana ha negato la copertura delle prestazioni, a seguito di che K. ha presentato reclamo. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Città ha respinto il reclamo. K. ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che occorre distinguere tra trattamenti medici e trattamenti odontoiatrici. Sono determinanti il punto di partenza e l'obiettivo terapeutico del trattamento. I trattamenti odontoiatrici riguardano di regola il sistema masticatorio, mentre i trattamenti medici mirano ad altre parti o funzioni del corpo.

Nel caso in questione, la terapia con placche serviva a sollevare la muscolatura e le articolazioni della mandibola, quindi a uno scopo medico. Pertanto, i relativi costi devono essere assunti…